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Condizioni Generali di Contratto

Condizioni generali di contratto per i servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l.

(Versione: gennaio 2024)

Sanremo Reti e Media S.r.l. offre ai propri clienti servizi di fornitura dei programmi radiofonici numerici e dei programmi dati (in prosieguo: servizi) che richiedono un particolare rapporto di fiducia tra le parti. In considerazione di ciò e per disciplinare compiutamente e rendere trasparenti i diritti e i doveri derivanti dal contratto per entrambe le parti, ma anche al fine di individuare le procedure concretamente necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio, il contratto è regolato dalle seguenti condizioni generali:

Art. 1 Oggetto del contratto

(1) Sanremo Reti e Media S.r.l. eroga servizi in conformità alla tariffa scelta dal cliente, corrispondente alla copertura e al traffico dati abituale nell'attività del committente (cfr. Art. 3, par. 7) e secondo quanto concordato con lo stesso. Qualora, in casi singoli, non fosse possibile stabilire un accordo con il committente, Sanremo Reti e Media S.r.l. eroga i propri servizi in conformità alla presunta volontà del committente. Le caratteristiche e modalità del servizio fornito dipendono dalla tariffa scelta.

(2) Nel caso in cui nella tariffa selezionata rientri l’utilizzo di uno o più aree di copertura gestite da Sanremo Reti e Media S.r.l., non sussiste alcun diritto di inserimento delle stesse in elenchi pubblici. Le aree di copertura che Sanremo Reti e Media S.r.l. attribuisce al committente hanno come finalità quella di destinare a tali aree il trasferimento dei dati della sede indicata dal committente, che resta estraneo al rapporto contrattuale con Sanremo Reti e Media S.r.l.. Sanremo Reti e Media S.r.l. resta titolare di tutti i diritti e gli obblighi relativi alle aree di copertura messe a disposizione del committente. Il committente, nello specifico, non ha alcun diritto di ottenere il trasferimento alla fine del contratto di tali aree e sedi attribuitigli da Sanremo Reti e Media S.r.l.. Le aree e le sedi appartengono in via esclusiva a Sanremo Reti e Media S.r.l. e, al momento della cessazione del rapporto rimangono nella esclusiva disponibilità della medesima, restando esclusa l’applicazione del diritto di “portabilità” dell’area o della sede. Nel caso in cui il committente desiderasse utilizzare un area o sede di Sanremo Reti e Media S.r.l. che non corrisponde alla nazione in cui ha sede l’impresa del committente, Sanremo Reti e Media S.r.l. si riserva il diritto, sulla base di quanto stabilito dal diritto internazionale, di richiedere al committente una prova del suo riferimento a tale sede (ad es: conferma di domiciliazione; dichiarazione di inizio attività commerciale; iscrizione al registro delle imprese). Qualora il committente non fornisse a Sanremo Reti e Media S.r.l. alcuna prova di quanto richiesto, lo stesso non avrà alcun diritto all’utilizzo di tale area e sede.

(3) Sanremo Reti e Media S.r.l. si impegna ad erogare tutti i servizi garantendo costantemente la massima cura. Non è però tuttavia possibile escludere completamente l'eventualità che singole informazioni risultino incomplete, poco chiare dal punto di vista del contenuto, errate a causa o di un vizio di trasmissione a Sanremo Reti e Media S.r.l. o di comprensione da parte dei collaboratori di Sanremo Reti e Media S.r.l.. Tale rischio viene espressamente accettato dal cliente. Sanremo Reti e Media S.r.l. non assume alcuna responsabilità in ordine alla correttezza e completezza del contenuto delle informazioni trasmesse.

(4) Nel caso in cui Sanremo Reti e Media S.r.l. fornisca al committente ulteriori servizi in conformità alla tariffa scelta (come ad esempio App, Regia, ecc.), i diritti che ne derivano restano di proprietà di Sanremo Reti e Media S.r.l.. La facoltà di utilizzo del committente è limitata alla durata del contratto. Una volta terminato il contratto, non sussiste alcun diritto di trasferimento. Quanto sopra trova applicazione anche per quei servizi introdotti da Sanremo Reti e Media S.r.l. dopo la stipula del contratto.

(5) Nel caso in cui Sanremo Reti e Media S.r.l. fornisca, in aggiunta al servizio di area e sede a favore del committente, anche uno o più servizi a favore dei suoi collaboratori, di tali servizi potranno usufruire solo il committente e/o i suoi collaboratori. È fatto divieto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito a terzi o ad altre aziende, ditte o uffici in genere del committente. Il servizio aggiuntivo deve sempre richiamare quello principale. Un'eventuale revoca del servizio principale implica la revoca automatica anche dei servizi aggiuntivi.

(6) Sanremo Reti e Media S.r.l. si riserva il diritto di imporre limitazioni o sospensioni temporanee del servizio per motivi validi, in particolare:

  • in caso di quantità di bitrate in uscita e sopra alla media,
  • interventi di manutenzione, riparazione, ecc. necessari al fine di garantire o migliorare il servizio,
  • modifiche tecniche al sistema inderogabili (es.: sostituzione di hardware, ecc.)

Sanremo Reti e Media S.r.l. farà tutto il possibile al fine di evitare simili limitazioni del servizio o per ridurle al minimo indispensabile.

(7) Sanremo Reti e Media S.r.l. ha facoltà di appaltare a terzi l’adempimento di tutti gli obblighi, a condizione che tali soggetti osservino standard di protezione dei dati e di riservatezza paragonabili a quelli di Sanremo Reti e Media S.r.l. e a condizione che non siano in conflitto con gli interessi del committente. Il committente accetterà tali prestazioni come prestazioni di Sanremo Reti e Media S.r.l..

(8) Sanremo Reti e Media S.r.l. ha facoltà di apportare successive modifiche o integrazioni alle descrizioni dei servizi. In tal caso le modifiche verranno comunicate da Sanremo Reti e Media S.r.l. al committente in forma scritta. Nel caso in cui le prestazioni modificate si discostino dalle precedenti a svantaggio del committente, questi avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso straordinario entro un mese dalla ricezione della comunicazione delle modifiche apportate. Se tale diritto non verrà esercitato, le modifiche verranno considerate accettate. La comunicazione di Sanremo Reti e Media S.r.l. conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine mensile.

Art. 2 Inizio del contratto

(1) Il rapporto contrattuale inizia alla data concordata, comunque non oltre l'effettiva data di inizio di utilizzo dei servizi. Sanremo Reti e Media S.r.l. invia al committente una conferma dell'ordine in forma scritta. Tale conferma scritta specifica i dati contrattuali fondamentali concordati, in particolare la data di inizio del servizio, la descrizione delle prestazioni relative alla tariffa scelta, e il prezziario aggiornato, a meno che questi dati non siano già stati inviati al committente insieme alla proposta contrattuale.

(2) Sanremo Reti e Media S.r.l. si riserva il diritto di verificare l'identità del committente e/o dei suoi rappresentanti legali seguendo procedure adeguate (presentazione di documenti d'identità, ecc.), di verificarne la solvibilità così come di presentare richieste di cauzioni e garanzie collaterali (cfr. Art. 5 par. 3 e 4). Sanremo Reti e Media S.r.l. può subordinare all'esito positivo della verifica di solvibilità o alla presentazione di garanzie anche l'attivazione di servizi aggiuntivi a pagamento.

(3) Se all'inizio del rapporto contrattuale al committente viene concessa un'esenzione dall'importo fisso e/o un credito limitato o illimitato per i compensi a consumo (cfr. Art. 4, par. 5), ciò non avrà alcun effetto sul contenuto o sulla durata del rapporto contrattuale. Nello specifico, anche in questo caso, devono essere rispettati i termini di recesso di cui all'Art. 9 e devono essere versati i compensi relativi ai consumi eccedenti il credito concesso.

(4) Nel caso in cui Sanremo Reti e Media S.r.l. conceda al committente, per un periodo di tempo limitato, un credito illimitato per prestazioni a consumo ai sensi dell'Art. 3, il committente è tenuto a farne uso solo nella misura necessaria a conoscere e testare i servizi in modo adeguato ("fair-use policy"). Se i servizi fruiti gratuitamente dal committente superano notevolmente i normali consumi tipici del servizio acquistato (es.: uso nell'ambito di un'attività di re-marketing o commerciale in genere), Sanremo Reti e Media S.r.l. potrà porre fine anticipatamente al periodo di uso gratuito.

Art. 3 Obblighi del committente

(1) Il committente si impegna a non utilizzare i servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l. per diffondere o distribuire contenuti che violino qualunque tipo di norma di legge. Le sedi e le aree messe a disposizione del committente non devono essere utilizzate per contattare indebitamente terzi allo scopo di diffondere pubblicità occulta o per attività illegali, e in questi casi non devono nemmeno essere indicati come strumento per contattare il committente. Il committente è obbligato ad evitare che, in transazioni giuridiche o commerciali, le proprie attività vengano ascritte a Sanremo Reti e Media S.r.l..

(2) Il committente si impegna a informare Sanremo Reti e Media S.r.l. nel caso in cui egli stesso o uno dei referenti/rappresentanti nominati non siano raggiungibili telefonicamente per più di 2 settimane o non siano comunque in grado di ricevere comunicazioni. Il committente è l'unico responsabile del corretto funzionamento dei dispositivi di ricezione delle comunicazioni (cellulari, fax, ecc.) e del corretto collegamento degli eventuali inoltri delle chiamate dirette ai propri allacciamenti ai numeri Sanremo Reti e Media S.r.l..

(3) Il committente si impegna ad informare immediatamente Sanremo Reti e Media S.r.l. di qualsiasi modifica relativa a indirizzo, reperibilità telefonica, coordinate bancarie, forma giuridica o rappresentanza legale, e a dare a Sanremo Reti e Media S.r.l. comunicazione di qualsiasi altra circostanza altrettanto importante ai fini del rapporto contrattuale.

(4) Nel caso in cui il committente venga meno a uno degli obblighi di cui ai punti 1 fino a 3, Sanremo Reti e Media S.r.l. avrà diritto di rivelare a terzi di essere un fornitore esterno del committente, ove ciò sia necessario al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, in particolare per la tutela dei propri collaboratori. Questo non pregiudica ulteriori diritti, in particolare il diritto di revoca straordinaria (Art. 9, par. 1 e par. 2). In caso di violazione degli obblighi di cui al par. 3, Sanremo Reti e Media S.r.l. ha inoltre facoltà di addebitare al committente la somma forfettaria di 50,00 € per il sollecito a fornire i dati aggiornati di cui sopra e – nel caso in cui il cliente venga meno al sollecito rendendo necessarie ulteriori ricerche – una tassa di ricerca di 20,00 €. Al committente è espressamente consentito provare la non sussistenza del danno o dimostrare che il danno causato è nettamente inferiore a tali importi. Sanremo Reti e Media S.r.l. si riserva di chiedere un ulteriore risarcimento nel caso in cui il danno superi gli importi forfettari di cui sopra in modo non insignificante.

(5) Il committente si impegna a proteggere il proprio software e portale cliente dall'accesso di persone non autorizzate, in particolare si impegna a proteggere le password assegnate (ad esempio attraverso una modifica regolare delle stesse) e ad attuare adeguate misure di sicurezza per non perderle. Il committente sarà responsabile di tutti i danni derivanti dalla comunicazione o trasmissione della propria password, a meno che non sia possibile dimostrare che tali danni siano stati causati da Sanremo Reti e Media S.r.l..

(6) Il committente si impegna a trasmettere tutte le richieste di modifica delle istruzioni consegnate a Sanremo Reti e Media S.r.l. in merito a risposta, inoltro, opzioni di notifica, ecc., esclusivamente telefonicamente, identificandosi con la password concordata all'inizio del contratto per i contatti via telefono ("password telefonica"), via internet, accedendo all’area cliente, oppure via e-mail, da un indirizzo e-mail precedentemente comunicato a Sanremo Reti e Media S.r.l. dal committente.

Il committente accetta che eventuali istruzioni di modifica comunicate diversamente a Sanremo Reti e Media S.r.l. non potranno essere attuate per ragioni di sicurezza. Ciò non pregiudica il diritto di Sanremo Reti e Media S.r.l. di introdurre metodi di identificazione diversi, aggiuntivi o integrativi rispetto a quelli attualmente validi.

(7) Il committente è tenuto a informare Sanremo Reti e Media S.r.l. tempestivamente e precisamente di eventuali aumenti del volume di ascolto previsti per il servizio di area, che superino nettamente i volumi solitamente convenuti, es.: manifestazioni, eventi o simili. Nel caso in cui si verifichi un aumento notevole del traffico in bitrate rispetto ai volumi solitamente evasi, e non sia pervenuta alcuna comunicazione in merito, Sanremo Reti e Media S.r.l. avrà facoltà, senza darne previa comunicazione, di limitare l'elaborazione della trasmissione ai volumi fino a quel momento garantiti.

(8) In caso di eventuali indizi che portino il committente a sospettare una possibile comunicazione incompleta, contenutisticamente poco chiara o errata da parte dei collaboratori di Sanremo Reti e Media S.r.l. (Art. 1, par. 5), il committente è tenuto a dissipare tali dubbi rivolgendo una quantità ragionevole di domande al chiamante e/o con gli strumenti adeguati al fine di evitare e/o contenere possibili danni. Ciò trova applicazione in particolare per informazioni riguardanti procedure che possono avere notevoli effetti economici o altre conseguenze per l'attività commerciale del committente o dei suoi soci.

(9) È esclusa ogni possibilità di trasferimento dei servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l. a terzi (es.: “reselling”) senza previa autorizzazione espressa da parte di Sanremo Reti e Media S.r.l..

Art. 4 Pagamento dei servizi

(1) I servizi vengono resi dietro pagamento in base alla tariffa concordata nel contratto. Il compenso è composto da un importo base fisso per la fornitura dei servizi e da importi a consumo. È valido il piano tariffario di Sanremo Reti e Media S.r.l. in vigore al momento della fornitura della prestazione. Tutti i prezzi indicati sono da intendersi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), così come prescritta per legge.

(2) I compensi per gli importi a consumo vengono addebitati in base al servizio effettivamente fruito, quindi, nello specifico, diffusione del segnale DAB+ nell’area operativa della sede prescelta.

(3) Il periodo di riferimento per la fatturazione varia in base alla formula scelta dal committente, considerato a partire dal giorno solare di inizio del contratto. Su richiesta di una delle parti è possibile far partire il periodo di fatturazione da una data diversa.

(4) Con l’importo fisso vengono coperte le spese per la messa a disposizione dell’infrastruttura tecnica ed organizzativa per la fruizione dei servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l.. Gli importi fissi si applicano anticipatamente a partire dall'inizio del periodo di fatturazione. Gli importi a consumo (fatto salvo quanto stabilito al par. 6) vengono addebitati allo scadere del periodo di fatturazione relativo alla fruizione dei servizi stessi.

(5) Nel caso in cui al committente venga concesso un credito per i servizi a consumo all'avvio del contratto (credito di partenza, cfr. Art. 2, par. 3), tale credito dovrà essere utilizzato nel corso del primo periodo di pagamento scelto del rapporto contrattuale. Non è consentito trasferire il credito a periodi di fatturazione successivi o ricevere il saldo in contanti.

(6) Nel caso in cui il compenso relativo a un determinato periodo di fatturazione superi in qualsiasi modo un limite di credito stabilito dal contratto, il relativo costo verrà addebitato alla data del raggiungimento di tale importo. Nel caso in cui al momento della stipula del contratto non sia stato concordato alcun limite, il limite si intende di 1.000,00 €. Tale importo può essere ridotto o aumentato su richiesta di una delle parti in qualsiasi momento. L'innalzamento del limite di credito può essere vincolato al pagamento di un'adeguata cauzione (Art. 5, par. 3).

 

(7) Alla scadenza Sanremo Reti e Media S.r.l. emette una fattura per il committente, in cui sono riportati l'importo fisso trimestrale, semestrale o annuale e i singoli costi raggruppati per tipologia di servizio. È diritto di Sanremo Reti e Media S.r.l. stabilire un termine adeguato e vincolante per il pagamento delle fatture. I servizi di segreteria aggiuntivi vengono addebitati insieme al servizio principale. Ove previsto dalle norme fiscali applicabili, le fatture potranno essere messe a disposizione in formato elettronico, e, ad esempio, essere scaricate dall’area cliente online. In questo caso, per l’emissione di una fattura in formato cartaceo potrà essere richiesto il pagamento di un compenso adeguato.

(8) Sanremo Reti e Media S.r.l. si riserva il diritto di modificare i compensi richiesti per le prestazioni rese. In particolare, potranno essere stabiliti degli aumenti nel caso di innalzamento dei prezzi da parte di terzi o per far fronte all’emergere di costi relativi alla normale gestione operativa.

(9) Le modifiche verranno comunicate da Sanremo Reti e Media S.r.l. in forma scritta al committente. Nel caso in cui le modifiche vadano a svantaggio del committente, questi avrà facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso straordinario entro un mese dalla ricezione della comunicazione delle modifiche apportate. Se tale diritto non verrà esercitato, le modifiche verranno considerate accettate. La comunicazione di Sanremo Reti e Media S.r.l. conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine trimestrale.

Art. 5 Pagamenti, cauzione, mora

(1) Il committente concede a Sanremo Reti e Media S.r.l. l'autorizzazione revocabile a ritirare alla data di scadenza i compensi dovuti e un’eventuale cauzione concordata (cfr. Art. 3), da un conto corrente bancario specificato dal committente stesso, o da una carta di credito. Il committente si impegna inoltre, ove necessario, a rilasciare a Sanremo Reti e Media S.r.l. il relativo mandato SEPA o un’autorizzazione di addebito su carta di credito. Nel caso di pagamento tramite carta di credito un’impresa terza può eventualmente fungere da prestatore di servizio per Sanremo Reti e Media S.r.l.. In tal caso, nella rispettiva fattura verranno indicati esattamente il nome e la sede di questa impresa, nonché la corretta denominazione della voce da prelevare sul conteggio della carta di credito. Qualora un conto non dovesse mostrare la copertura necessaria, non esiste alcun obbligo al pagamento da parte dell’istituto di credito che gestisce il conto.

Nel caso di modalità di pagamento differenti rispetto a quanto sopra previsto, Sanremo Reti e Media S.r.l. avrà facoltà di addebitare un importo forfettario di 3,50 € per ogni singola fattura.

(2) Le commissioni relative ai pagamenti sono a carico del committente. Se un mandato non va a buon fine per mancata copertura, a causa di un riaccredito ingiustificato da parte del committente, o per altri motivi non imputabili a Sanremo Reti e Media S.r.l., il committente è tenuto a rimborsare a Sanremo Reti e Media S.r.l. l'importo dovuto al servizio di pagamento per il riaccredito.

(3) In casi eccezionali documentati (es.: indice di solvibilità del cliente sfavorevole; nessun mandato di addebito SEPA o su carta di credito), al fine di garantire la copertura per i servizi resi, Sanremo Reti e Media S.r.l. ha il diritto di richiedere una cauzione adeguata. Su tale cauzione non si applicano interessi. In caso di cessazione della necessità di copertura, la cauzione verrà immediatamente restituita al committente previa richiesta da parte dello stesso.

(4) Nel caso in cui il committente del servizio sia una società di capitali o di persone a responsabilità limitata, Sanremo Reti e Media S.r.l. può richiedere, oltre alla presentazione di una cauzione, anche l’assunzione del debito da parte di un singolo individuo oppure la presentazione di una garanzia collaterale per i crediti futuri derivanti dal rapporto contrattuale.

(5) In caso di ritardo nel pagamento dei servizi da parte del committente, Sanremo Reti e Media S.r.l. potrà, fatti salvi ulteriori diritti – in particolare interessi e revoca – interrompere i servizi resi con debita notifica. Ciò non pregiudica l'obbligo di pagamento di eventuali importi fissi applicabili. In caso di mora, il committente sarà tenuto a versare un importo forfettario pari a 15,00 € per il sollecito di pagamento. Spetta al committente dimostrare la non sussistenza del danno o che il danno causato è nettamente inferiore a tale importo forfettario.

(6) Qualora Sanremo Reti e Media S.r.l. fosse obbligata per legge o in seguito ad una decisione del tribunale a fornire a terzi informazioni sull’oggetto, la tipologia o l’entità del presente contratto (ad esempio fornendo tali informazioni alle autorità giudiziarie), la stessa ha il diritto di addebitare al cliente un rimborso spese forfettario per gli oneri sostenuti a tale scopo, pari a 20€/ora. Spetta al committente dimostrare che un tale onere non è stato sostenuto o che è di gran lunga inferiore a tale importo forfettario.

Art. 6 Obiezioni su addebiti per prestazioni, controcrediti

(1) Il committente deve segnalare eventuali obiezioni relativamente ad addebiti per prestazioni entro otto settimane dalla ricezione della fattura direttamente a Sanremo Reti e Media S.r.l.. Qualora, entro tale termine, il committente non abbia segnalato alcuna obiezione, la fattura si intenderà accettata. Sanremo Reti e Media S.r.l. menziona espressamente al committente tale termine e le conseguenze del suo mancato rispetto in ogni fattura. Ciò trova applicazione senza pregiudizio per i diritti stabiliti a norma di legge.

(2) La sollevazione di eventuali obiezioni non pregiudica l'obbligo di saldo se tali obiezioni non saranno riconosciute come fondate da Sanremo Reti e Media S.r.l., se Sanremo Reti e Media S.r.l. non prenderà una posizione documentata entro un mese dalla ricezione delle obiezioni, o se le obiezioni non saranno legalmente riconosciute. Il committente, nello specifico, non potrà richiedere il risarcimento di importi già saldati (riaccredito).

(3) Il committente avrà facoltà di compensare debiti e crediti nei confronti di Sanremo Reti e Media S.r.l. solo in caso di controcrediti legalmente riconosciuti o non contestati. Il committente potrà far valere il diritto di ritenzione o di rifiuto delle prestazioni solo in caso di controcrediti legalmente riconosciuti o non contestati. Il committente potrà esercitare il diritto di ritenzione solo se i controcrediti saranno inerenti allo stesso rapporto contrattuale.

Art. 7 Protezione delle informazioni

Sanremo Reti e Media S.r.l. raccoglie, salva ed elabora informazioni personali nell'ambito di un rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme di legge. Per i dettagli in proposito, il committente può consultare l’informativa sulla Privacy.

Art. 8 Responsabilità

(1) Sanremo Reti e Media S.r.l. risponde di danni – indipendentemente dal titolo, siano essi di natura contrattuale o extra-contrattuale – solo nel caso in cui tali danni siano causati dalla stessa Sanremo Reti e Media S.r.l. intenzionalmente o per negligenza grave, ovvero siano derivanti dalla violazione di uno degli obblighi a cui è tenuta Sanremo Reti e Media S.r.l., la cui realizzazione è essenziale per la corretta esecuzione del rapporto contrattuale in questione e sul cui adempimento il committente può regolarmente fare affidamento (obbligo contrattuale fondamentale). In caso di semplice violazione degli obblighi contrattuali fondamentali, Sanremo Reti e Media S.r.l. risponderà dei soli danni contrattuali tipici e prevedibili, fino a un importo massimo pari al triplo del fatturato medio mensile attuale del relativo committente. In caso di semplice violazione degli obblighi fondamentali per negligenza, Sanremo Reti e Media S.r.l. non risponderà dei danni indiretti, in particolare per mancato guadagno. Ogni ulteriore richiesta di risarcimento è esclusa, fatte salve le disposizioni di cui al par. 2.

(2) Il par. 1 non trova applicazione in caso di violazioni riguardanti la vita, la persona o la salute, ovvero danni patrimoniali legati all'erogazione di servizi. Per servizi si intendono quelle prestazioni costituite prevalentemente o interamente dalla trasmissione via sistemi elettronici sulle reti di telecomunicazione, nell'ambito della diffusione del segnale DAB+. Trovano applicazione le norme di legge. Sono fatte salve le norme sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

(3) Non sussiste alcuna responsabilità di Sanremo Reti e Media S.r.l. per danni patrimoniali dovuti a errori di trasmissione delle informazioni tra committente/relativi clienti e collaboratori di Sanremo Reti e Media S.r.l.. In particolare non è prevista alcuna responsabilità nel caso in cui il committente venga meno ai propri obblighi di evitare e/o contenere eventuali danni (Art. 3, par. 8) e/o abbia comunicato richieste di modifica con altre modalità ai sensi dell'Art. 3, par. 6.

(4) Sanremo Reti e Media S.r.l. non risponde di danni dovuti a guasti, danneggiamenti o malfunzionamento di impianti e dispositivi di terzi, in particolare per quanto concerne gli operatori di rete o gli operatori e fornitori di telefonia mobile. Non risponde inoltre di danni dovuti a cause di forza maggiore, a meno che i danni non siano riconducibili alla stessa Sanremo Reti e Media S.r.l. ai sensi del par. 1 e 2.

(5) Tutte le richieste di risarcimento rivolte a Sanremo Reti e Media S.r.l. devono essere inoltrate dal committente entro 6 mesi dalla presa di conoscenza delle circostanze in questione, comunque non oltre 5 anni dall'insorgere delle stesse indipendentemente dalla presa di conoscenza. Ciò non trova applicazione in caso di violazioni riguardanti la vita, la persona, la salute e la libertà, e in caso di azioni intenzionali.

(6) Nel caso in cui la normativa applicabile escluda o limiti la responsabilità di Sanremo Reti e Media S.r.l., tale normativa troverà applicazione anche per tutti i dipendenti, rappresentanti e collaboratori di Sanremo Reti e Media S.r.l..

Art. 9 Revoca, cambio di tariffa, modifiche alle presenti condizioni generali di contratto

(1) Le parti hanno facoltà di revocare l'erogazione dei servizi con effetto immediato nel corso dei primi due mesi di validità del contratto. Qualora un importo fisso (cfr Art. 4. par. 4) sia già stato fatturato al momento della revoca da parte del committente, esso resta interamente dovuto e non verrà rimborsato. Successivamente a tale data il termine per la revoca è di un mese a partire dalla fine del periodo di riferimento per la fatturazione (Art. 4, par. 3). I termini di revoca si intendono prorogati in caso di durata maggiore del contratto per entrambe le parti, nello specifico:

  • un anno a partire dall'entrata in vigore del contratto: due mesi dalla fine del periodo di fatturazione,
  • tre anni a partire dall'entrata in vigore del contratto: tre mesi dalla fine del periodo di fatturazione.

Tale disposizione trova applicazione anche per i servizi aggiuntivi, a condizione che non siano stati pattuiti termini diversi. Quanto sopra non pregiudica il diritto di revoca (senza termini) per giustificato motivo.

(2) In particolare Sanremo Reti e Media S.r.l. G ha facoltà di revoca senza termini per giustificato motivo nei seguenti casi:

  • il committente modifica l'indirizzo comunicato al momento della stipula senza relativa comunicazione spontanea a Sanremo Reti e Media S.r.l. entro 14 giorni; la notifica di una casella postale o simile non vale quale indirizzo;
  • il committente risulta in ritardo con il pagamento dei servizi relativamente a due fatture;
  • il committente risulta in ritardo con il pagamento dei servizi per un importo superiore al doppio del limite di credito (cfr. Art. 4, par. 6);
  • se il committente vìola in modo colposo le condizioni contrattuali e non elimina le cause che hanno portato alla trasgressione entro un termine adeguato dopo essere ammonito da Sanremo Reti e Media S.r.l.. Nel caso di trasgressioni gravi si può rinunciare all’ammonizione;
  • indizi rilevanti e chiari che portino a ritenere che le modalità di gestione del committente siano contrarie al buon costume;
  • avvio di una procedura di insolvenza nei confronti del committente.

(3) In caso di revoca, il committente potrà comunque continuare ad accedere all’area cliente. Tale servizio potrà essere revocato da parte di Sanremo Reti e Media S.r.l. senza scadenze specifiche e senza motivazioni. L'utilizzo del portale cliente è disciplinato dalle norme di cui all'Art. 3, par. 1, Art. 7 e 10 e Art. 8, fatte salve le disposizioni secondo cui Sanremo Reti e Media S.r.l. risponde solo in caso di grave negligenza e intenzionalità anche in caso di violazione degli obblighi essenziali, ai sensi dell'Art. 8, par. 1.

(4) Il committente può comunicare la revoca:

  • a mezzo telefono, contattando il Servizio Clienti al numero +39- 02 842 40 733 dietro previa identificazione tramite password telefonica, in orario d'ufficio dalle ore 9:00 alle ore 17:00,
  • per posta a Sanremo Reti e Media S.r.l., Piazza Cristoforo Colombo 10, Sanremo (IM) Italia
  • tramite PEC sanretimedia@pec-net e c.c. via email a info@sanremoretiemedia.it.

In ogni caso Sanremo Reti e Media S.r.l. fornirà una conferma di disdetta al committente del servizio.

(5) La revoca da parte di Sanremo Reti e Media S.r.l. potrà essere espressa in forma scritta. In tal caso la revoca si intende confermata anche nel caso in cui sia stata inviata all’ultimo indirizzo indicato dal committente, ma non si sia potuto procedere alla notifica o alla sua presa in consegna.

(6) Il mancato utilizzo dei servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l. da parte del committente non dà luogo ad alcuna revoca ai sensi del par. 1, anche in caso di durata prolungata.

(7) Ogni passaggio a una tariffa diversa può essere richiesto con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio del periodo di fatturazione successivo (Art. 4, par. 3). I servizi aggiuntivi e altri ampliamenti del servizio possono essere prenotati con effetto a partire dal giorno feriale successivo. La revoca del servizio principale ha effetto anche per i servizi aggiuntivi.

(8) Sanremo Reti e Media S.r.l. ha facoltà di apportare modifiche successive o integrazioni alle condizioni generali di contratto. In tal caso le modifiche verranno comunicate da Sanremo Reti e Media S.r.l. in forma scritta al committente. Se il committente non si oppone alle modifiche entro un mese dalla ricezione della comunicazione, le condizioni modificate diventeranno parte integrante del contratto. In caso di opposizione da parte del committente, rimangono valide le disposizioni originali. La comunicazione di Sanremo Reti e Media S.r.l. conterrà espressa menzione del termine e delle conseguenze del suo mancato rispetto.

(9) Eventuali nuovi servizi di Sanremo Reti e Media S.r.l. potranno essere soggetti a integrazione delle condizioni generali di contratto.

Art. 10 Forma delle dichiarazioni di volontà, trasferimento del contratto

(1) Nei casi che richiedano la forma scritta ai sensi delle presenti CGC, tale condizione si ritiene rispettata anche ove Sanremo Reti e Media S.r.l. faccia pervenire le comunicazioni al committente in forma elettronica nella sua area cliente riservata al sito www.sanremoretiemedia.it. La dichiarazione risulta valida a partire da due settimane dalla ricezione sul portale, anche se non è stata consultata dal committente. Quanto sopra trova applicazione anche per eventuali dichiarazioni relative ai rapporti contrattuali, a meno che non sia prevista una formalità maggiore per il caso specifico, come la forma scritta cartacea.

(2) Sanremo Reti e Media S.r.l. ha facoltà di trasferire a terzi gli obblighi e diritti derivanti dal contratto, a condizione che i relativi interessi non siano in contrasto con quelli del committente, che tali terzi possano garantire l'erogazione di servizi conformi a quanto stabilito nel contratto e che non sussista alcun dubbio sulla solvibilità e sulle competenze tecniche di tali terzi. In caso di trasferimento del contratto, il committente avrà facoltà di richiederne la revoca immediata. Il diritto di revoca decade qualora il committente non si opponga al trasferimento entro un mese dalla ricezione della comunicazione sul trasferimento del contratto. La comunicazione di Sanremo Reti e Media S.r.l. conterrà espressa menzione del termine di recesso e delle conseguenze del suo mancato rispetto. Le modifiche non entreranno in vigore prima della scadenza del termine mensile.

(3) La versione vincolante delle presenti CGC è, in via esclusiva, quella in lingua italiana. Soltanto questa versione è determinante per il contenuto delle presenti CGC e per i diritti e obblighi da esse derivanti. Le versioni in altre lingue si intendono come traduzioni non vincolanti fornite solo a scopo informativo.

(4) Per il rapporto giuridico tra Sanremo Reti e Media S.r.l. e il committente vale esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di beni/CISG. Ciò vale, salvo diversamente concordato, anche per la definizione degli orari o di altri fattori temporali o spaziali.

(5) Laddove il committente sia un imprenditore commerciale o non abbia sede nella Repubblica Italiana, luogo di adempimento per tutti i diritti contrattuali delle parti e foro competente per le controversie derivanti dal rapporto contrattuale è il foro di Imperia. Le parti potranno anche convenire in giudizio davanti al loro rispettivo foro competente generale.

(6) Qualora alcune disposizioni delle presenti CGC dovessero risultare del tutto o parzialmente invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti si obbligano a concordare un regolamento adeguato che sostituisca quello invalido, e che, in accordo alle norme di legge, si avvicini il più possibile alla comune volontà delle parti coinvolte dal presente contratto.